La principale novità introdotta dal codice del turismo con Dlgs. 79 del 2011 è rappresentato dalla previsione espressa del danno da vacanza rovinata cioè dal danno collegato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irrepetibilità dell'occasione perduta.
L'Art. 47 del citato Codice del turismo, quindi, fa dipendere la risarcibilità del danno non patrimoniale dal fatto che l'inadempimento o l'inesatta esecuzione sia di non scarsa importanza.
Certo è che l'aver legato la risarcibilità del danno alla gravità dell'inadempimento è una scelta comprensibile che rientra nella discrezionalità del legislatore, ma il problema risulta che il risarcimento non sarà uguale caso per caso e che la valutazione fondata sulla gravità autorizzerà i giudici ad instaurare una relazione di proporzionalità tra risarcibilità ed entità del danno.
L'art. 42 del Codice del turismo, inoltre, prevede che il turista, in caso di recesso dal contratto per modifiche contrattuali unilaterali o di cancellazione del pacchetto di viaggio, possa chiedere il risarcimento del danno derivante la mancata esecuzione del contratto.
In questo caso, cioè, il turista potrà procedere a richiedere il risarcimento danno, senza neppure l'onere di allegare che il danno ha avuto ripercussioni sulla sua sfera personale, mentre nell'ipotesi di danno da vacanza rovinata, lo stesso consumatore dovrà dimostrare che il danno non sia di grave entità. Sotto questo punto di vista, il codice del turismo appare in contraddizione al suo interno, ma sarà compito della giurisprudenza ricondurre ad unità il sistema ed evitare che si possa arrivare ad ipotesi distorsive ed ingiuste.
Il codice del turismo, in sostanza, ripercorre le vicende giurisprudenziali che hanno caratterizzato il danno non patrimoniale da danno da vacanza rovinata. Infatti, sotto anche l'impulso della giurisprudenza comunitaria, con le sentenze del 2008, la Corte di Cassazione ha riconosciuto ed accordato ad un turista il danno non patrimoniale.
Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale atteneva anche al profilo della patrimonialità o meno del danno: c'era un testi risalente nel tempo che riteneva che stante il pregiudizio economico subito dal consumatore, la risarcibilità del danno non poteva che essere patrimoniale.
La tesi più recente, invece, insisteva sulla natura di danno non patrimoniale ed alcuni filoni di questa teoria asserivano che il danno fosse di natura biologica assimilabile, cioè, alla lesione al diritto alla salute, con patologia medicalmente accertabile; un altro filone riteneva che fosse un pregiudizio di tipo morale riconnesso al patema d'animo ricollegato ad un'aspettativa di riposo ed infine un altro riconosceva tale danno di natura esistenziale e cioè alla lesione del diritto del consumatore di godere del periodo di svago e di riposo.
Le sentenze gemelle della Cassazione 2008 hanno sostenuto che il danno non patrimoniale avesse valenza unitaria, senza che le distinzioni avessero valenza in merito alla risarcibilità del danno.
Pertanto nel nostro sistema, alla luce della costante giurisprudenza e della normativa introdotta nel 2011, il danno da vacanza rovinata viene oramai compreso nell'ipotesi di danno non patrimoniale.
Per qualsiasi informazioni è possibile scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.