Febbraio 2017; la Giunta regionale approva il riaccertamento dei residui 2014 e la proposta di legge sul rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014, "che registra una diminuzione del disavanzo di amministrazione di quasi 50 milioni di euro rispetto all'anno precedente", spiega l'assessore al bilancio Silvio Paolucci. "Il dato accertato si attesta a 721 milioni di euro, a fronte dei 770 evidenziati nel rendiconto 2013, licenziato poche ore prima dalla Commissione Bilancio del Consiglio regionale. "Proseguiamo il percorso, avviato fin dal nostro insediamento, per il riallineamento dei documenti contabili al ciclo di bilancio - così parla Paolucci - qualificando meglio le diverse poste e verificando la presenza di eventuali vincoli. Un processo che ci consente di programmare meglio, e sulla base di risorse certe, l'attività del governo regionale, anche perché sui residui 2014 è stato condotto un lavoro approfondito e di qualità".
Se non fosse che la Corte Costituzionale - con sentenza 89 del 27 aprile scorso - ha bocciato il rendiconto 2013, l'accertamento degli incassi e delle spese dell'Ente per intenderci, e giudicato incostituzionale diverse leggi regionali, approvate per tentare di salvare il salvabile; una sentenza che è stata tenuta chiusa nei cassetti.
La suprema Corte coglie i rilievi già evidenziati dalla Corte dei Conti che, nel luglio 2015, aveva prodotto una lista di contestazioni da far tremare i polsi: in sostanza, la mancata conclusione del procedimento di riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2013; il mancato riallineamento del ciclo di bilancio ad una tempistica conforme a normativa; il mancato utilizzo dell’istituto di assestamento di bilancio per il 2013, 2014 e per il 2015; il mancato riaccertamento dei residui per il 2013 e per il 2014; la mancata definizione del saldo netto da finanziare e del disavanzo effettivo di gestione; la mancata iscrizione nel bilancio di previsione 2015 del disavanzo effettivo di gestione, risultante da procedure certe e definitive; altre violazioni concernenti il riaccertamento straordinario al 31 dicembre 2014 e I’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2014.
Riunita in Camera di Consiglio il 17 luglio 2015, la Corte dei Conti aveva accertato il perseverare di Regione Abruzzo in importanti inadempimenti contabili, rimettendo la valutazione in merito alla gravità delle violazioni al Governo e al Presidente della Repubblica, secondo lo schema dell’articolo 126 della Costituzione e delle sentenze della Corte costituzionale. E cosa prevede l'articolo 126? "Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge”. La Corte dei Conti, insomma, aveva chiesto al Governo di valutare la possibilità di sciogliere il consiglio regionale d'Abruzzo.
Un anno e mezzo dopo, ecco la 'mazzata' della Corte Costituzionale; e si tratta soltanto del rendiconto 2013, che andrà rifatto daccapo, in attesa di quelli del 2014, 2015 e 2016. "Come si legge in sentenza - ha spiegato al quotidiano 'Prima da Noi' il consigliere regionale Mauro Febbo - oltre le osservazioni formulate con la legge 16/2017 non ci sono state le risposte che la Corte aveva richiesto, e questo peraltro contrasta con quanto ci erano venuti a raccontare in Commissione Bilancio l'ex direttore Ebron D'Aristotele (dimessosi e sostituito da Fabrizio Berardini) e l'ex dirigente Rosalia Ciancaglione (dimessa dalla Gerardis per incompatibilità con la carica politica). La sentenza è la certificazione del caos che regna sovrana". Ciò che preoccupa è che in un settore di primissimo livello come il bilancio "abbiamo assistito alla fuga prima del dottor Cipollone, poi a quella di D'Aristotile a cui vanno aggiunte quelle di dirigenti strategici come la Marcantonio e la Cianglione. Nei fatti, casse regionali a zero, manovre di cassa 'illegittime' e rendiconti e residui che non si approvano", l'affondo.
In sostanza, la Corte Costituzionale ha sottolineato come le norme impugnate compongano "un mosaico finanziario che produce, contestualmente, un allargamento della spesa consentita e una alterazione del risultato finanziario caratterizzante, allo stato, la Regione Abruzzo"; come a dire che c'è stato un uso piuttosto disinvolto delle economie vincolate per tentare di mettere una 'pezza' ai conti che, in realtà, oltre a sballare il rendiconto 2013 stanno producendo altri buchi di bilancio.
Per essere più chiari: dal conto per l’esercizio 2013 emergerebbe, come illustrato nel corso del giudizio di parificazione, un disavanzo d’amministrazione pari a 538.201.471,80 euro, risultante dal saldo tra fondo cassa (+372.586.542,75 euro), residui attivi (+2.189.508.684,93 euro), residui passivi (-1.377.808.708,02 euro) e somme vincolate da reiscrivere in competenza (-1.722.487.991,46 euro); al contrario, si applicassero correttamente le norme - come imposto dalla sentenza della Corte Costituzionale - il disavanzo avrebbe un incremento variabile tra 62 e 174 milioni.
Un disavanzo monstre che, nei prossimi anni, dovrà essere necessariamente ripianato.
Tra l'altro, è chiaro che - stante i fatti - gli esercizi finanziari dal 2014 ad oggi si basino su un 'avanzo' d'amministrazione presunto, non essendo stati approvati i rendiconti degli anni precedenti che, essendo presunti, non possono essere apposti nei capitoli dedicati.
Insomma, la Corte Costituzionale ha sancito che Regione Abruzzo ridetermini il bilancio d'esercizio 2013 "in modo da accertare il residuo d'amministrazione secondo canoni costituzionalmente corretti", e così l'incostituzionalità delle seguenti norme contabili:
- art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)»;
- art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015);
- art. 4, comma 1, della medesima legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013;
- art. 11 della medesima legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013;
- art. 15, comma 3, della medesima legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013;
- art. 16 della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20, intitolata «Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)”, modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015” e ulteriori disposizioni normative».