Mercoledì, 24 Giugno 2020 17:22

Fusione Camere di Commercio, la sentenza della Corte Costituzionale: "Riforma legittima, rispettato il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni". Altro passo verso la fusione tra L'Aquila e Teramo

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La Corte costituzionale ha esaminato, nella camera di consiglio di ieri, 23 giugno 2020, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sulla legge delega e sul decreto legislativo di riordino delle Camere di commercio.

Il Tar lamentava la violazione del principio di leale collaborazione tra le istituzioni perché la legge di delega prevedeva il parere, anziché l’intesa, tra lo Stato e le Regioni sul decreto legislativo di attuazione. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che le questioni sono state dichiarate non fondate.

In particolare, in coerenza con la sua costante giurisprudenza, la Corte costituzionale ha ritenuto che non vi sia stata una violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni per le plurime interlocuzioni che il Governo ha avuto con le autonomie regionali.

La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.

Il pronunciamento potrebbe avere effetti diretti in Abruzzo. Come noto, infatti, la Camera di Commercio di Teramo ha deciso di opporsi al processo di fusione con l'Ente camerale dell'Aquila che dovrebbe dar vita alla Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, tanto che, nell'ottobre scorso, in sede di consiglio camerale, all'unanimità è stata votata la delibera di revoca del provvedimento di fusione risalente al 2016; una decisione motivata, tra le altre cose, dal "quadro normativo poco chiaro": un riferimento diretto al giudizio che era appunto pendente, in Corte Costituzionale, rispetto all'intero impianto delle riforma che ha previsto il taglio delle Camere italiane da 105 a 60.

Ora, la sentenza della Consulta dovrebbe dare il via libera definitivo agli accorpamenti e, tra gli altri, a quello tra Teramo e L'Aquila, considerato pure che la fusione è stata portata a termine su base volontaria e sancita. per di più, da un decreto ministeriale del 2017, firmato dall'allora ministro per lo Sviluppo economico Carlo Calenda. Certo è che andranno trovate, comunque, delle misure compensative, se è vero che la Camera di Commercio di Teramo avrebbe puntato i piedi per evitare il rischio 'fagocitamento', garantendosi maggior spazio di manovra.

Tra l'altro, si resta in attesa del giudizio ancora pendente al Tar d'Abruzzo: accogliendo il ricorso presentato dall'Ente camerale di Teramo a seguito del decreto della Regione che, a gennaio scorso, aveva dato il via al processo di accorpamento, il Tribunale amministrativo regionale ha concesso la sospensiva fino alla trattazione collegiale dell'istanza cautelare che era stata fissata nella Camera di consiglio dell'11 marzo e poi rimandata per il lockdown dovuto al diffondersi del coronavirus.

"La decisione del Tar - ha però chiarito l'assessore alle Attività produttive, Mauro Febbo - è un decreto emesso 'inaudita altera parte' rinviando la decisione nel merito; è una prassi conosciuta e attesa: siamo convinti, però, della legittimità e correttezza del nostro operato". Ha ribadito il governatore Marco Marsilio: "Il ministero dello Sviluppo Economico, attraverso una specifica nota del 16 dicembre 2019, in risposta alla notifica della delibera assunta in data 22.10.2019 dalla giunta della CCIAA di Teramo per la revoca dell’atto del 2017 di 'fusione volontaria', ha fatto presente che ‘un’eventuale revoca del provvedimento ministeriale, con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito il nuovo ente camerale, dovrebbe comunque essere disposta necessariamente con la medesima complessa procedura utilizzata per la sua adozione'. Alla deliberazione con la quale la Camera di commercio di Teramo ha revocato la propria volontà all’accorpamento in esame, dunque, non può attribuirsi, alcuna automatica conseguenza in merito ad un’eventuale revoca del provvedimento ministeriale in questione o ad un’eventuale sospensione in qualche modo dell’applicazione del predetto decreto".

Più chiaro di così. 

Ultima modifica il Mercoledì, 24 Giugno 2020 18:44

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