Lunedì, 17 Agosto 2020 10:45

Fusione Camere di Commercio L'Aquila e Teramo in 60 giorni

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Scrivevamo alla fine di giugno [qui] come la sentenza della Corte costituzionale, che aveva dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tar del Lazio sulla legge delega e sul decreto legislativo di riordino delle Camere di commercio, fosse un ulteriore passo in avanti verso la fusione tra le Camere di Commercio di L'Aquila e Teramo, avversata duramente dall'Ente camerale teramano che, nell'ottobre scorso, in sede di consiglio camerale, all'unanimità aveva votato la delibera di revoca del provvedimento di fusione risalente al 2016.

Una decisione motivata, tra le altre cose, dal "quadro normativo poco chiaro": un riferimento diretto al giudizio che era appunto pendente, in Corte Costituzionale, rispetto all'intero impianto delle riforma che ha previsto il taglio delle Camere italiane da 105 a 60. La sentenza della Consulta aveva fatto finalmente chiarezza, dando il via libera, di fatto, agli accorpamenti e, tra gli altri, a quello tra L'Aquila e Teramo, considerato pure che la fusione è stata portata a termine su base volontaria e sancita. per di più, da un decreto ministeriale del 2017, firmato dall'allora ministro per lo Sviluppo economico Carlo Calenda.

Ora, col Decreto Agosto sono stati dettati anche i tempi dell'accorpamento. All'articolo 61 del provvedimento, infatti, si legge che "al fine di semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si concludono con l'insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Scaduto tale termine, gli organi delle camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, decadono dal trentesimo giorno successivo al termine di cui al presente comma e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario per le camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento".

Insomma, entro 60 giorni il processo di fusione dovrà essere completato, pena la nomina di un commissario straordinario con la decadenza degli organi camerali. 

Certo è che andranno trovate delle misure compensative, se è vero che la Camera di Commercio di Teramo avrebbe puntato i piedi per evitare il rischio 'fagocitamento', garantendosi maggior spazio di manovra. Tra l'altro, si resta in attesa del giudizio ancora pendente al Tar d'Abruzzo: accogliendo il ricorso presentato dall'Ente camerale di Teramo a seguito del decreto della Regione che, a gennaio scorso, aveva dato il via al processo di accorpamento, il Tribunale amministrativo regionale ha concesso la sospensiva fino alla trattazione collegiale dell'istanza cautelare che era stata fissata nella Camera di consiglio dell'11 marzo e poi rimandata per il lockdown dovuto al diffondersi del coronavirus. "La decisione del Tar - ha però chiarito l'assessore alle Attività produttive, Mauro Febbo - è un decreto emesso 'inaudita altera parte' rinviando la decisione nel merito; è una prassi conosciuta e attesa: siamo convinti, però, della legittimità e correttezza del nostro operato".

Ha ribadito il governatore Marco Marsilio: "Il ministero dello Sviluppo Economico, attraverso una specifica nota del 16 dicembre 2019, in risposta alla notifica della delibera assunta in data 22.10.2019 dalla giunta della CCIAA di Teramo per la revoca dell’atto del 2017 di 'fusione volontaria', ha fatto presente che ‘un’eventuale revoca del provvedimento ministeriale, con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito il nuovo ente camerale, dovrebbe comunque essere disposta necessariamente con la medesima complessa procedura utilizzata per la sua adozione'. Alla deliberazione con la quale la Camera di commercio di Teramo ha revocato la propria volontà all’accorpamento in esame, dunque, non può attribuirsi, alcuna automatica conseguenza in merito ad un’eventuale revoca del provvedimento ministeriale in questione o ad un’eventuale sospensione in qualche modo dell’applicazione del predetto decreto". 

Ultima modifica il Mercoledì, 09 Dicembre 2020 11:57

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