Giovedì, 20 Ottobre 2016 09:54

Quali sono i rapporti tra il delitto di rapina e quello di estorsione?

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Il delitto di rapina di cui all'art. 628 c.p. costituisce un tipico esempio di reato plurioffensivo che lede non soltanto l'interesse patrimoniale ma anche la libertà individuale del soggetto passivo. Tale reato è un classico esempio di reato complesso, poiché deriva dalla commistione di due reati quello di furto (impossessamento) e quello di violenza privata (utilizzo della violenza e della minaccia al fine dell'impossesamento).

Esso può essere commesso da chiunque, mentre il soggetto passivo del reato può non coincidere con il soggetto passivo della condotta. La rapina si distingue in rapina propria, dove il soggetto agente commette la violenza fisica o psichica per impossessarsi della cosa e dove, quindi, la violenza è un mezzo utilizzato per impossessarsi del bene; e rapina impropria dove invece il soggetto agente adopera violenza o minaccia per impossessarsi della cosa sottratta e quindi la violenza e l'impossessamento si trovano in due momenti differenti, tanto da porre dei problemi riguardo la consumazione del reato. Infatti, secondo una tesi la sottrazione e la violenza devono porsi come azione immediata ed unitaria; mentre secondo un'altra teoria le due azioni devono essere contestuali e quindi non rientrano nella fattispecie le ipotesi di flagranza o quasi flagranza.

Il delitto di estorsione (art. 629 c.p.) si configura quando il soggetto, utilizzando violenza o minaccia, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Ciò significa che è un reato che può essere commesso da chiunque e che invece il soggetto passivo può essere il titolare del potere giuridico di disporre dei beni ma anche un soggetto diverso rispetto a quello a cui è diretto la violenza.

La condotta di minaccia o violenza oltre che essere palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in differenti forme e modi ed anche implicitamente, tanto è vero che si ritiene integrato il reato di estorsione nella condotta di colui che richiede una somma sproporzionata a titolo di risarcimento danni, mentre invece il Tribunale di merito di Roma, nel 2014, non ha ritenuto sussumibile il reato di cui all'art. 629 c.p. nella condotta di una prostituta che aveva minacciato il proprio cliente per ottenere il pagamento della prestazione sessuale. Secondo il Tribunale, infatti, "tra le prestazioni contrarie al buon costume non è ricompreso l’esercizio della prostituzione, trattandosi di una attività ampiamente diffusa nella collettività...".

Come si può notare, il confine tra delitto di rapina e quello di estorsione è molto sottile in quanto entrambi i reati presuppongono l'utilizzo della violenza e minaccia, ma la Cassazione con sentenza n.11909 del 2013 ha individuato con molta chiarezza la distinzione tra estorsione e rapina, infatti secondo la Suprema Corte "per la sussistenza del delitto di estorsione non si richiede che la volontà del soggetto passivo, per effetto della minaccia, sia completamente esclusa, ma che residuando la possibilità di scelta tra accettare le richieste dell'agente o subire il male minacciato, la possibilità di autodeterminazione sia condizionata dal timore di subire il pregiudizio; se la minaccia, viceversa, si risolvesse in un costringimento psichico assoluto, cioè in un annullamento di una qualsiasi possibilità di scelta, ed il risultato dell’agente fosse il conseguimento di un bene mobile, si configurerebbe un vero e proprio impossessamento e il diverso reato di rapina".

Ciò significa che nell'ipotesi in cui al soggetto passivo fosse lasciata una residua scelta tra la sua volontà e subire la minaccia, l'agente risponderà del reato di estorsione, mentre nell'ipotesi in cui il soggetto leso non ha alcuna possibilità di autodeterminarsi e la condotta del reo fosse incentrata sul bene mobile, quest'ultimo risponderà del reato di rapina.

Per qualsiasi chiarimento è possibile scrivere alla mail  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Letto 25983 volte Ultima modifica il Giovedì, 20 Ottobre 2016 09:59
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