"Durante la seduta di quinta commissione, Garanzia e Controllo, di ieri è emersa la palese incompatibilità dell’avvocato Domenico de Nardis quale Amministratore della Società del Centro Turistico Gran Sasso. Ma ne ha nascosta una ben più grave che ho approfondito: la clamorosa inconferibilità dello stesso all’incarico di dirigente dell’Avvocatura - Sezione generale nonché del Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo firmato dal Sindaco con il Decreto n. 53 in data 1 febbraio 2018".
Il capogruppo del Passo Possibile in Consiglio comunale, Paolo Romano, all'indomani della riunione della Commissione [ne abbiamo parlato qui], ribalta il ragionamento, approfondendo un aspetto, di questa intricata vicenda, che avevamo soltanto sfiorato. In particolare, l'inconferibilità a de Nardis dell'incarico di dirigente a valle della riorganizzazione della macchina amministrativa: in effetti, l'avvocato ha sottoscritto un'autodichiarazione d’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi del decreto 39, dichiarando di "non aver svolto incarichi e ricoperto cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune".
Un bel guaio.
A dire che la vicenda del Ctgs potrebbe nascondere un problema ben più spinoso per l'amministrazione attiva, se davvero a de Nardis - amministratore della partecipata - non poteva essere conferito l'incarico di dirigente. "Un orientamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione su un preciso caso di specie - sottolinea Paolo Romano - afferma con nettezza che 'sussiste inconferibilità ai sensi dell’art.7 comma 2 del Dlg 39/2013 tra coloro che nell’anno precedente, seppur per qualche mese, hanno svolto l’incarico di Amministratore Unico di un Ente di diritto privato in controllo pubblico in controllo comunale, provinciale, e le loro forme associative e l’incarico dirigenziale o amministrativo di vertice nello stesso ente locale (con popolazione superiore a 15.000 abitanti) che esercita il controllo sulla citata società in house, anche se gli incarichi ricoperti e da ricoprire successivamente attengono ad ambiti operativi diversi e materie diverse'. Vale a dire che la questione dell’incompatibilità nell’incarico di de Nardis al Ctgs ha distolto fino ad oggi l’attenzione dall’inconferibilità del successivo suo incarico dirigenziale".
Romano è ancora più chiaro: "de Nardis non poteva e non può ricoprire alcun incarico dirigenziale nel Comune dell’Aquila in virtù della nomina ricevuta dal Sindaco ad Amministratore del Centro Turistico. L’inconferibilità dell’incarico, di cui all’art. 7 del Dlg 39/2013 sarebbe 'finalizzato alla tutela dell’imparzialità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice, nonché teso ad evitare attività in potenziale conflitto di interessi'; dunque, si domanda: "potevano non saperne nulla il Segretario generale pro tempore di allora e il dirigente al Personale, nonché chiaramente il Sindaco, protagonista della firma di ben due decreti pasticciati? Quali sono le conseguenze per l’Ente?".
Oltre alla nullità degli atti prodotti da de Nardis in veste di Dirigente di ben due Settori strategici dell’Amministrazione comunale, si potrebbe delineare un’ipotesi di ripercussioni penali sulla vicenda; "in primis per l’autocertificazione che l’avvocato ha dovuto produrre al momento della nomina a dirigente e che riguarda l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del Dlg 39/2013 e non da ultimo l’ipotesi di ripercussioni penali anche su tutti quei soggetti che avrebbero dovuto svolgere una vigilanza amministrativa sugli atti prodotti e firmati. Sarà mia cura inoltrare immediatamente un’interrogazione urgente sulla questione al Sindaco, al Presidente del Consiglio, all’assessore al Personale, al Segretario Generale e al Presidente della V Commissione con l’auspicio che possa essere discussa il prima possibile per la gravità della situazione delineata, come sarà mia cura inviare gli atti alla Procura della Corte dei Conti".