Giovedì, 19 Marzo 2020 21:05

Pescara: niente più corse e passeggiate, Masci firma ordinanza

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Per limitare ancora di più i rischi di contagio da coronavirus, il sindaco di Pescara Carlo Masci ha firmato un’ordinanza che vieta attività motorie e sportive all’aperto.

“È il momento della responsabilità per tutti. Da oggi vietate attività motorie all’aperto e passeggiate a piedi o in bici”, ha dichiarato Masci.

La nuova ordinanza, che restringe ancora di più i comportanti a rischio da parte dei singoli, fa seguito alle indicazioni contenute nella relazione dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, che ieri aveva fatto intendere che la situazione sul territorio fosse particolarmente preoccupante. L’ordinanza ha effetto immediato e validità fino al 3 aprile 2020, in relazione a quanto previsto del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e del D.P.C.M. 9 marzo 2020.

L’ordinanza introduce con effetto immediato le seguenti prescrizioni:

  • nel territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all’aperto;
  • è possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d’affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di 400 metri;
  • in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;
  • a eccezione delle attività di farmacie e parafarmacie, fino al 3 aprile 2020, lo svolgimento delle attività commerciali previste all’allegato 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, è consentito, fatto salvo il rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di settore, tutti i giorni tra le ore 07:00 e le ore 21:00;
  • i titolari e/o gestori delle attività di cui al punto 4, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate. All’interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli avventori. Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con appositi DPI;
  • la cittadinanza è tenuta a effettuare l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti: 1) a una distanza non superiore a metri 1000 metri dai propri residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisito di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi; 2) nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l’attività lavorativa o presenti lungo il percorso ricompreso tra le sede di lavoro e propri residenza, domicilio o dimora;
  • la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione.

I contravventori delle suddette elencate prescrizioni saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.

Ultima modifica il Giovedì, 19 Marzo 2020 22:24

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