Lunedì, 06 Aprile 2020 18:07

Bussi, Consiglio di Stato: "Edison dovrà bonificare". Blasioli: "Sentenza storica". Esulta il Forum H2O

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Il Consiglio di Stato ha definitivamente sancito che la multinazionale Edison, in quanto responsabile dell'inquinamento ambientale, deve provvedere alla bonifica dei due siti più inquinati della cosiddetta discarica dei veleni di Bussi sul Tirino (Pescara).

Si chiarisce così il contenzioso più importante che ha visto la Edison contro Provincia di Pescara, Comune di Bussi, il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo, entrambi difesi dall'avvocatura di Stato, in particolare dalla dottoressa Cristina Gerardis, ex direttore generale dell'ente regionale abruzzese. La sentenza è stata pubblicata oggi e prevede un intervento milionario, in particolare nelle aree 2A e 2B: dalla partita rimane fuori la discarica Tremonti che si trova sotto i viadotti autostradali.

Ora i circa 50 milioni relativi al bando pubblico per la bonifica dei siti 2A e 2B e della stessa Tremonti assegnato dall'allora commissario per emergenza, il compianto Adriano Goio, fermo da anni, possono essere utilizzati per altre aree inquinate.

Blasioli: "Sentenza storica"

"Il Consiglio di Stato ha confermato che Edison dovrà provvedere alla bonifica delle aree inquinate 2A e 2B e zone limitrofe situate a ridosso del centro abitato di Bussi sul Tirino, una sentenza storica per l'Abruzzo e per quei territori che finalmente dopo anni di attesa possono sperare nel futuro".

Ad affermarlo è il consigliere regionale PD e membro della Commissione regionale d'Inchiesta su Bussi Antonio Blasioli.

"Questo pronunciamento era nell'aria dall'inizio di Marzo, quando la sentenza era stata presa in carico dal collegio giurisdizionale, oggi sappiamo con certezza che il Consiglio attribuisce a Edison la responsabilità di agire ed è una notizia importante per il futuro delle discariche e del territorio – sottolinea Blasioli - La sentenza lo dice a chiare lettere e finalmente scioglie dubbi e controversie fra Edison e la decisione della Provincia che aveva individuato proprio nella multinazionale il soggetto inquinatore delle aree e dunque anche quello che avrebbe dovuto accollarsi il ripristino dello stato naturale dei luoghi.  Un pronunciamento atteso, anche perché preceduto da una sentenza del Tar che andava in tal senso, quella a cui Edison aveva opposto ricorso".

"Mi preme fare arrivare un grazie alla Provincia di Pescara a guida dell'ex Presidente Antonio Di Marco, il quale ai sensi dell'art 244 del Codice dell'Ambiente aveva chiesto alla Spa di adottare le misure di messa in sicurezza delle aree delle due discariche, la 2°A e 2B e aree limitrofe, appunto".

"Già la sentenza del Tar Abruzzo aveva riconosciuto cose importanti anche nella giurisprudenza nazionale in tema di individuazione del soggetto responsabile, in questo caso Edison e sulla competenza della Provincia quale Ente capace di esprimersi anche nelle aeree del SIN (Sito di interesse nazionale). Edison della sentenza del Tar non aveva chiesto la sospensiva, ma neanche aveva proceduto a mettere in sicurezza i teli del capping squarciati e divelti, il cui stato avevo denunciato già a fine novembre".

"La sentenza del Consiglio di Stato è oggi una pietra miliare per il nostro Abruzzo, perché individua in Edison in soggetto inquinatore anche di queste aree, oltre che delle aree Tre Monti (su cui la giustizia penale aveva già deciso) e lo obbliga alle misure di sicurezza, le MISE e alla bonifica. E' questo un risultato importantissimo per tutti i Comuni ricompresi nel Sin, il perché va ricercato nella possibilità di utilizzo dei 50 milioni di fondi inizialmente stanziati dalla legge per il terremoto dell'Aquila, di cui proprio oggi ricorre l'undicesimo anniversario. Fondi destinati alla bonifica proprio di quest'area e che ora potranno essere utilizzati per ripristinare anche altre zone dello stesso Sin. Questa sentenza, inoltre, costituisce un precedente rilevante anche per il sito ex Montecatini di Piano d'Orta, anche questo oggetto di una specifica ordinanza della Provincia di Pescara, come pure per le aree industriali che sorgono fra la discarica 2A e 2B e la Tre Monti".

"E' un passo avanti per l'Abruzzo Regione Verde d'Europa, per tutta la vallata dei fiumi Tirino e Aterno che l'aspettava e anche per l'area di Pescara e il nostro mare, ed è un risultato di cui voglio ringraziare un giovane ed esperto avvocato, Matteo Di Tonno, il quale, incaricato dalla Provincia di Pescara, si è battuto come un leone per avere questo riscontro contro un colosso come la Edison. Questo fatto ci induce a guardare con speranza anche all'esito della causa di risarcimento civile che la Regione Abruzzo ha intentato contro Edison, condotta dall'avvocato Cristina Gerardis, mentre noi, come Commissione d'inchiesta regionale, dovremo ora essere bravi a fare in modo che i circa 50 milioni di fondi stanziati restino nell'area Sin di Bussi.  Un pensiero va ai tanti cittadini di Bussi che per anni hanno atteso questa importante sentenza, che contribuisce a restituire loro speranza nella giustizia e nel futuro, è un inizio da cui ripartire".

Forum H2O: "Decisione di enorme importanza, compattezza della comunità paga. Ora si allontanino i rifiuti"

"Esprimiamo grande soddisfazione per la decisione del Consiglio di Stato che conferma la bontà dell'operato della Polizia Provinciale di Pescara che aveva individuato in Edison la responsabile delle attività di messa in sicurezza e bonifica per le discariche 2A 2 2B".

Lo dichiara Augusto De Sanctis del Forum H2O.

"Da anni, prima con lettere inviate a tutti gli enti e poi con dichiarazioni messe a verbale ad ogni conferenza dei servizi al ministero, avevamo evidenziato la necessità di procedere dal punto di vista amministrativo, affiancando il procedimento penale che purtroppo ha scontato l'esistenza di termini di prescrizioni troppo brevi, attuando quanto peraltro previsto dal testo Unico dell'Ambiente. Chiedevamo, cioè, l'emanazione dell'ordinanza da parte della provincia per l'individuazione del responsabile della contaminazione e della doverosa bonifica in ossequio al principio comunitario "chi inquina paga".

"Dopo tanto insistere e dopo una lettera di sollecito dell'allora direttore del Ministero Laura D'Aprile, la Provincia, che nel frattempo ha avviato un dialogo costante con tutti gli altri enti e con le associazioni, ha finalmente emanato l'ordinanza poi appellata davanti al TAR da Edison".

"Questa sentenza è importante anche per il futuro dell'area industriale, l'area più problematica e più vasta, per la quale la provincia ha recentemente emanato un'altra ordinanza individuando sempre in Edison il responsabile per le attività di bonifica. Ora il Ministero deve procedere celermente nell'avvio di tutte le attività tecniche. Ovviamente saremo intransigenti: pretendiamo l'allontanamento dei rifiuti dall'area, come d'altro lato prevedeva il progetto dell'allora Commissario Goio. Questo è fondamentale, non devono esserci soluzioni parziali".

"Passaggi della sentenza come il seguente ci spingono quindi a continuare a lottare per arrivare alla bonifica perché l'unica lotta che si perde sicuramente è quella che non si affronta con tenacia. La compattezza di enti, associazioni e cittadini è fondamentale e sta pagando".

Scrivono i giudici:

"D'altra parte, accedere alla tesi secondo la quale le contaminazioni "storiche" non potrebbero mai porre in capo al loro autore un obbligo di bonifica, determinerebbe la paradossale conclusione che tali necessarie attività, a tutela della salute e dell'ambiente, debbano essere poste a carico della collettività e non del soggetto che le ha poste in essere e ne ha beneficiato.

"Di talché, è del tutto ragionevole porre l'obbligo di eseguire le opere di bonifica a carico del soggetto che tale contaminazione ebbe in passato a cagionare, avendo questi beneficiato, di converso, dei corrispondenti vantaggi economici (sub specie, in particolare, dell'omissione delle spese necessarie per eliminare o, quanto meno, arginare l'immissione nell'ambiente di sostanze inquinanti)".

"L'ambiente, peraltro, è oggetto di protezione costituzionale diretta (art. 9) ed indiretta (art. 32), in virtù di norme non meramente programmatiche, ma precettive, che, pertanto, impongono l'ascrizione all'area dell'illecito giuridico di ogni condotta lesiva del bene protetto, tanto più se posta in essere":

- nello svolgimento di attività già per loro natura intrinsecamente pericolose;

- nell'ambito di un'iniziativa imprenditoriale, che, in quanto costituzionalmente conformata dal canone del rispetto della "utilità sociale" (art. 41), è inter alia vincolata alla salvaguardia della salubrità dell'ambiente, la cui compromissione è evidentemente contraria alla "utilità sociale".
Ne consegue che il danno all'ambiente (inteso quale diminuzione della relativa integrità, anche mediante l'immissione, il rilascio o l'abbandono di sostanze non bio-degradabili) deve ritenersi ab imis ed ab origine ingiusto".

La sentenza completa è qui: https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201903079&nomeFile=202002301_11.html&subDir=Provvedimenti

Ultima modifica il Lunedì, 06 Aprile 2020 20:40

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