E' stato accolto dal Tar Abruzzo il ricorso d'urgenza presentato da Simone Ulizio, candidato a sindaco alle amministrative di San Demetrio né Vestini in contrapposizione ad Antonio Di Bartolomeo, già vicesindaco del Comune, la cui discesa in campo è in continuità con l'esperienza amministrativa portata avanti in questi anni da Silvano Cappelli; dunque, la sua candidatura, con la lista collegata, è stata riammessa.
Ulizio, difeso dagli avvocati Roberto Colagrande e Francesco Rosettini, ha impugnato il verbale n. 365 del 23 agosto scorso con il quale la Sottocommissione elettorale circondariale di Celano aveva deliberato di ricusare la sua candidatura e la lista di candidati alla carica di consigliere comunale collegata, motivando il ricorso con la certezza che ci fosse stata una "falsa applicazione dell’art. 28, comma 4, DPR n. 570/1960", il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, che recita: "Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal Sindaco, o da un notaio, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore".
In sostanza, ad Ulizio veniva contestato di non aver incorporato nel modulo per l'accettazione delle candidature il simbolo della lista sebbene fosse stato apposto e presente al momento dell'apposizione delle firme.
La parte ricorrente ha sostenuto, però, che la mancanza del simbolo della lista non poteva essere ragione di esclusione della stessa dalla competizione elettorale, poiché tutti gli elementi formali presenti sul modulo erano tali da consentire ai sottoscrittori di percepire adeguatamente che la loro firma avrebbe contribuito alla presentazione della lista elettorale; inoltre, la Sottocommissione non aveva il potere, ai sensi dell'art. 30 d.P.R. n. 570 del 1960, di escludere una lista per la mancanza del simbolo nel modulo di presentazione.
Ed il ricorso è stato giudicato fondato.
"E’ orientamento consolidato quello secondo il quale gli artt. 28, 32 e 33, del d.P.R. n. 570 del 1960, i quali disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, non contengono prescrizioni dettagliate quanto alle modalità da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità - si legge nella sentenza - non potendosi pertanto inquadrare i relativi adempimenti formali nella categoria giuridica delle c.d. 'forme sostanziali' e dovendosi piuttosto fare applicazione del principio di 'strumentalità delle forme' nel procedimento elettorale. Lo scopo perseguito, in particolare, dall'art. 28, comma 4, dalla normativa in esame deve allora ritenersi raggiunto anche qualora, pur in assenza della materiale incorporazione del contrassegno, in modo stabile ed indissolubile, nel documento di presentazione, sia nondimeno acclarata la piena consapevolezza dei firmatari in merito alla riferibilità della sottoscrizione ad una determinata lista con una specifica composizione".
Dunque, "in ossequio al principio del favor per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale, dunque, può ammettersi la validità della presentazione di una lista pur in assenza della materiale incorporazione del contrassegno, in modo stabile ed indissolubile, nel documento di presentazione quando, come nel caso di specie, da circostanze univoche emerga la piena consapevolezza dei firmatari in merito alla riferibilità della sottoscrizione ad una determinata lista con una specifica composizione".