E' stata pubblicata ieri la sentenza istruita dal Tribunale amministrativo regionale il 23 novembre scorso che, come aveva anticipato NewsTown, ha accolto il ricorso presentato da Delta Lavori Spa avverso l'affidamento del primo lotto dei sottoservizi - Quarto di San Pietro, per 11.5 milioni - alle imprese aquilane Armido Frezza Srl e Walter Frezza costruzioni Srl.
Oggetto di contenzioso, un'omessa dichiarazione in sede di gara d'appalto del progettista dell'Ati Frezza di cui Gran Sasso Acqua non poteva avere contezza; in particolare, il professionista non avrebbe dichiarato di essere stato causa di una variante per oltre 13 milioni di euro presso il Consorzio di Bonifica di Catania e di dovere 700 mila euro di danni allo stesso Consorzio per lavorazioni che, tra l'altro, e almeno in parte, sarebbero di natura simile a quelli banditi da GSA. In altre parole, il ricorso è stato accolto perché il tecnico avrebbe omesso di dichiarare un grave errore professionale (art 38, C 1, lettera f del dlgs 163/2006) che rappresenta causa d'esclusione delle imprese Frezza per la "falsa dichiarazione in ordine ad un requisito generale di partecipazione".
Come detto, le motivazioni sono state pubblicate ieri, nei trenta giorni previsti per legge. "La ratio della norma - scrivono i giudici nella sentenza - risiede nell’esigenza di assicurare l’affidabilità di chi si propone quale contraente, requisito che si ritiene effettivamente garantito solo se si allarga il panorama delle informazioni, comprendendo anche le evenienze patologiche contestate da altri committenti". A farla breve, il concorrente - le imprese Frezza - avrebbero dovuto mettere la stazione appaltante, Gran Sasso Acqua, nella "condizione di conoscere i fatti costituenti precedenti errori professionali" per valutare se l'errore potesse rappresentare causa d'esclusione dal bando di gara. E poco importa se, al momento della dichiarazione, fosse in corso un procedimento giurisdizionale per l’accertamento di detto errore, contestato dal professionista: "non esime dall’obbligo della dichiarazione - hanno spiegato i giudici nel dispositivo - in quanto l’art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006 non prevede che l’errore professionale rilevi solo quando sia stato definitivamente accertato in sede giudiziale mentre una simile condizione è stabilita per altre cause di esclusione".
Dunque, il Tar ha dichiarato illegittima l'aggiudicazione dei lavori all'Ati Frezza, annullando di fatto la determina dirigenziale della Gran Sasso Acqua Spa, e ha disposto il subentro della Delta Lavori Spa, assistita dall'avvocato Antonio Morgante. Anche perché - scrivono i giudici nel dispositivo - il contratto "risulta stipulato solamente i primi giorni di ottobre 2016, ancora in gran parte da eseguire, con la conseguenza che l’eventuale inefficacia di esso non comprometterebbe l’interesse pubblico alla celere esecuzione dell’opera".
A questo punto, è assai probabile che le imprese Frezza presentino ricorso innanzi al Consiglio di Stato e, così fosse, il Rup non avrebbe altra scelta che sospendere il procedimento, fino a pronuncia definitiva. A dire che l'avvio dei lavori subirà, comunque, un ritardo di mesi. Un bel guaio.
Tuttavia, per Gran Sasso Acqua è arrivata anche una buona notizia dal Tar: è stato respinto, infatti, il risorso presentato dalla società I Platani della famiglia Palmerini avverso l'affidamento del terzo lotto di lavori - Quarto San Giorgio, Villa Comunale per 6.5 milioni - alla ditta Costruzioni pubbliche Porcinari Srl di Montorio al Vomano (Teramo), in raggruppamento di impresa con l’aquilana Vittorini Emidio Srl. Dunque, su quel tratto le opere potranno essere avviati nei tempi stabiliti.