Martedì, 03 Aprile 2018 10:42

Ricostruzione, risolto il nodo delle sovrapposizioni tra crateri

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E' giunta a soluzione la questione della sovrapposizione delle normative sulla ricostruzione del cratere 2009 e del cratere 2016; il 30 marzo scorso, infatti, è stata pubblicata l’ordinanza 51 a firma del commissario Paola De Micheli in attuazione dell’articolo 13 del decreto legge 17 ottobre 2016, numero 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, numero 229 [puoi leggerla qui].

Accolte le proposte elaborate dai sindaci dei comuni interessati della provincia dell’Aquila e di Teramo.

In sostanza, l’ordinanza va nel senso della misura già introdotta con un emendamento al decreto fiscale a firma Stefania Pezzopane, approvato nel dicembre 2017, a stabilire che nel caso in cui su un immobile si riscontrano danni sia dall'evento sismico del 2009 che da quelli più recenti, ci si deve basare per il finanziamento e la procedura sul principio del danno prevalente.

Nell'ordinanza pubblicata qualche giorno fa, quel principio ha trovato pratica applicazione, creando così le condizioni affinché al rallentamento dei lavori più volte segnalato dai sindaci e dalle comunità a causa della sovrapposizione delle normative si ponga definitivo rimedio. Nell'ordinanza si stabiliscono procedure tecniche che potranno essere seguite nella ricostruzione, stabilendo ad esempio le circostanze e i casi in cui il principio del danno prevalente non si applica, semplicemente perché si trovano in stato avanzato le procedure condotte secondo le normative del sisma 2009, e quindi si continua a operare secondo quelle regole, a tutela della ricostruzione e delle comunità.

A leggere il provvedimento, viene chiarito che, in caso di edifici isolati, si considera prevalente il danno determinato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che abbia comportato la modifica in senso peggiorativo dell’esito di agibilità già attribuito con scheda AeDES a seguito del sisma del 2009, ovvero l’attribuzione di un esito AeDES in caso di assenza di esiti riferiti al sisma del 2009; in caso di aggregati edilizi, invece, si considera prevalente il danno determinato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che abbia comportato:

  • la modifica in senso peggiorativo del più grave esito AeDES accertato a seguito del sisma del 2009 anche laddove solo uno degli edifici o unità strutturali ricompresi nell’aggregato fosse privo di esito a seguito del detto sisma;
  • la modifica in senso peggiorativo dell’esito AeDES accertato a seguito del sisma del 2009 ovvero l’attribuzione di un esito di inagibilità per un numero di edifici o unità strutturali che copra una superficie lorda pari o superiore al 50% della superficie lorda dell’intero aggregato. Evidentemente, in questi casi l’attribuzione dell’esito AeDES è possibile per i soli aggregati per i quali a seguito degli eventi sismici del 2009 fosse stato accertato un esito di inagibilità AeDES almeno per uno degli edifici o unità strutturali che lo compongono.

Per gli edifici isolati e così per gli aggregati composti almeno da un edificio od un’unità strutturale con esito AeDES “E”, accertato a seguito degli eventi sismici del 2009, il danno determinato da detti eventi si considera in ogni caso prevalente rispetto all’eventuale danno ulteriore cagionato dagli eventi sismici del 2016.

Per gli aggregati ricompresi nel perimetro di Piani di ricostruzione già adottati, il danno ulteriore determinato dagli eventi sismici del 2016 è di regola indennizzato con le modalità e le procedure di cui al decreto-legge n. 39/2009; tuttavia, gli interessati possono chiedere l’accertamento della prevalenza del danno causato dagli stessi eventi sismici del 2016, con apposita istanza. Per gli aggregati per i quali non fosse stato accertato alcun esito AeDES per effetto del sisma del 2009, e che risultino comunque danneggiati per effetto degli eventi sismici del 2016, il contributo è integralmente accertato ed erogato secondo le modalità e le procedure di cui al decreto-legge n. 189/2016 ed alle ordinanze del Commissario straordinario in materia di ricostruzione privata.

Accertato il danno prevalente, per gli edifici già ammessi a contributo le risorse aggiuntive saranno determinate in misura pari alla differenza tra il nuovo importo ammesso a contributo e l’importo ammesso sulla base dell’originaria richiesta di finanziamento; per gli edifici per i quali sulla richiesta di finanziamento presentata ai sensi del decreto-legge n. 39/2009 non sia stato adottato alcun provvedimento, invece, il contributo aggiuntivo è determinato sottraendo dal nuovo importo ammesso a contributo l’importo richiesto all’atto della presentazione dell’originaria domanda di finanziamento, e decurtando del 20% il risultato di tale differenza. Infine, per gli edifici per i quali non risulti presentata alcuna domanda di finanziamento ai sensi del decreto-legge n. 39/2009, il contributo è determinato integralmente ai sensi del decreto-legge n. 39/2009 e sull’importo così computato l’Ufficio speciale competente individua, ai fini della successiva imputazione alle risorse commissariali, la quota di contributo ascrivibile ai danni ulteriori causati dagli eventi sismici del 2016.

Se i lavori per i danni dal sisma 2009 sono già stati finanziati, la domanda di ulteriore contributo dovrà essere corredata da apposita richiesta di variante rispetto alle opere autorizzate, accompagnata da perizia asseverata del tecnico incaricato comprovante gli ulteriori danni subiti, il nesso causale con gli eventi sismici, le ulteriori e diverse lavorazioni che si rendono necessarie rispetto a quelle già previste e finanziate, la quantificazione delle nuove lavorazioni e i tempi necessari all’esecuzione delle stesse. L’Ufficio speciale competente, col provvedimento con cui autorizza la variante, determina anche il contributo aggiuntivo e se necessario autorizza un nuovo termine per la conclusione dei lavori, comunque nel limite massimo di ulteriori dodici mesi.

Per gli edifici pubblici già danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a far data dal 6 aprile 2009, gli interventi resi necessari per effetto dei danni ulteriori cagionati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 saranno finanziati ed eseguiti con le modalità di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 189/2016.

Ultima modifica il Mercoledì, 04 Aprile 2018 08:52

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