Edilfrair replica a Omnia Servitia - l’azienda che ha vinto l’appalto per la realizzazione del nuovo ospedale covid di Pescara - sull’asserita iscrizione alla White List della prefettura di Pescara.
A due giorni dalla richiesta di chiarimenti inviata all’Aric e all’indomani della conferenza stampa con cui il presidente della Regione Marco Marsilio ha difeso la condotta della giunta, l’azienda aquilana, arrivata seconda nella gara d’appalto, ha inviato all’Azienda regionale di informatica e committenza, in qualità di stazione appaltante, una nuova lettera in cui confuta la versione della Omnia e diffida la stessa Aric “ad adottare entro due giorni i conseguenti e indifferibili provvedimenti”.
L’iscrizione alla White List era uno dei requisiti richiesti dal bando. La Elilfrair, due giorni fa, aveva spedito all’Aric una lettera facendo presente che la Omnia non figurava nell’elenco. La Omnia aveva smentito con una diffida, affermando che l’iscrizione era stata fatta ed era facilmente verificabile, essendo, gli elenchi, pubblici.
Nella nuova missiva, Edilfrair scrive di aver effettuato una seconda verifica, che ha confermato come nella White List della prefettura di Pescara la Omnia sia assente.
“La Omnia confonde l’iscrizione all’anagrafe antimafia con l’iscrizione alla white list” afferma l’impresa di Gianni Frattale “Si tratta di due albi pubblici diversi, di due iscrizioni e istituti diversi, con diverse finalità, di competenza di enti diversi, con modalità e presupposti di iscrizione diversi”.
“Sarebbe sufficiente, per fugare ogni dubbio” recita sempre la lettera “che la commissione di gara richiedesse alla Omnia il documento di richiesta di iscrizione o di rinnovo alla white list presentato alla prefettura di Pescara prima della data di presentazione dell’offerta”.
Conclude Edilfrair: “La sottoscritta, riservandosi ogni azione in replica a quanto affermato dalla società Omnia, confermata la carenza di questo fondamentale requisito soggettivo, espressamente richiesto nella lettera di invito, invita e diffida la stazione appaltante a adottare entro e non oltre due giorni i conseguenti e indifferibili provvedimenti. Perdurante il silenzio di codesta stazione appaltante, scaduto il termine, la scrivente sarà costretta suo malgrado a procedere giudizialmente, per la tutela dei propri interessi”.