Gli stati di avanzamento lavori per le ditte impegnate nella ricostruzione post-sisma devono essere validati dall’Ufficio Speciale per la ricostruzione e non dai Comuni del cratere.
Lo ha stabilito la prima sezione del Tribunale amministrativo regionale accogliendo il ricorso presentato dal comune di Acciano che aveva impugnato la determina 291 firmata il 15 maggio 2019 dal titolare dell’Usrc Raffaello Fico, e voluta dal così detto Tavolo di Coordinamento del cratere.
Di fatto, col provvedimento l’Ufficio speciale aveva disposto che fossero gli Enti locali a validare i Sal; tuttavia, c’era stata una levata di scudi avverso la determina considerato che molti piccoli comuni del cratere non hanno personale a sufficienza per sobbarcarsi anche questa incombenza.
Di qui il ricorso del comune di Acciano, curato dagli avvocati del Foro dell’Aquila Alessandro Rosa e Francesco Rosettini: a luglio 2019 il Tar aveva concesso una sospensiva, ora ha definitivamente accolto le ragioni dei comuni che, dunque, possono sgravarsi di un peso che, soprattutto per le piccole realtà amministrative, era davvero difficile da sopportare.
Resta in vigore la vecchia procedura: sarà l’Ufficio speciale a dover dire se uno stato d’avanzamento è liquidabile o meno.
D’altra parte, si legge nella sentenza, l’art. 67 ter comma 2 del decreto legge n. 83/2012, convertito con modificazioni nella Legge n.134/2012, che ha previsto l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere stabilisce che quest’ultimo debba provvedere alla cura dell’istruttoria finalizzata all’esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati ed è, quindi, competente della relativa pratica. Tra l'altro, l’art. 2-bis comma 32 del D.L. n. 148/2017, convertito in Legge n. 172/2017, ha disposto che “Tutte le competenze affidate agli Uffici territoriali per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012 sono trasferite all’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134” e, a tal fine, ha stabilito che “Il personale in servizio, alla data del 1° maggio 2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo 67- ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attività di competenza dei soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere”.
Dalla lettura della citata disposizione, emerge con chiarezza che l’USRC sia subentrato nelle funzioni e nelle competenze svolte in precedenza dagli U.T.R.; ebbene, il decreto del Commissario delegato per la ricostruzione n. 131 del 29 giugno 2012, disponeva che compito degli U.T.R. fosse, tra gli altri, quello di “Esercitare i controlli e le verifiche sugli avanzamenti dei progetti e delle opere di iniziativa”.
Dunque, con la determina del maggio 2015 si era determinato un trasferimento illegittimo di una competenza, in quanto al Comune è attribuito solo il compito di erogare il contributo statale in caso di esito positivo (art.4 punto 10 DPCM 4/2/2013).
Non solo.
Il provvedimento ha violato, altresì, l’art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla legge di conversione 172/2017, che stabilisce: “gli Uffici Speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata”.
Palese appare come la determina oggetto di contenzioso si ponesse in contrasto con la normativa citata. Il legislatore ha espressamente sancito che per l’attività di verifica ed istruttoria dei SAL sia competente l’USRC che, conseguentemente, non può spogliarsi di incombenze attribuite ex lege.