Sabato, 24 Maggio 2014 09:12

Sentenza del Tar: illegittimi i piani di ricostruzione affidati alle Università

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L’affidamento diretto degli incarichi alle Università per la redazione dei piani di ricostruzione è illegittimo e per questo va annullato.

A stabilirlo è il Tribunale Amministrativo Regionale, con sentenza depositata il 22 maggio. Il Tar ha inteso accogliere il ricorso presentato dal Consiglio nazionale dell’ordine degli ingegneri contro i comuni di Castelvecchio Subequo, che aveva affidato la redazione del piano all’Università di Chieti-Pescara, e Barisciano che invece si è rivolto all'Università di Camerino.

Scrivono i giudici amministrativi: "i contratti in questione hanno ad oggetto appalti pubblici e come tali sono sottoposti alle procedure di gara imposte dalla normativa comunitaria, senza possibilità di affidamento diretto". L'irregolarità, dunque, si annida nei metodi di assegnazione degli incarichi. C'è un corrispettivo - sentenziano - "indice della natura professionale dell'attività". Un corrispettivo da migliaia di euro: 214mila a Castelvecchio Subequo, addirittura 450mila a Barisciano.

Evidentemente, non può configurarsi come un rimborso dei costi sostenuti dalle Università che - tra l'altro - non hanno alcun interesse pubblico rilevante. Dunque, l'accordo tra enti non poteva realizzarsi: l'interesse pubblico rilevante, infatti, era solo dei Comuni.

Inoltre, la normativa europea non può essere aggirata neppure con l’eccezionalità degli eventi: manca infatti il carattere di urgenza, visto che le convenzioni sono state stipulate a due anni di distanza dal terremoto.

Ed ora? I Comuni dovranno risarcire l'Ordine degli Ingegneri per 10mila euro. E l'affidamento degli incarichi alle Università vanno annullati. Non solo. Gli ingegneri di Teramo hanno annunciato la volontà di chiedere un ulteriore risarcimento danni, da devolvere poi in beneficenza.

In realtà, la decisione del Tar non sorprende affatto. Il Tribunale amministrativo, infatti, non poteva non tener conto del pronunciamento della Corte di giustizia europea che - con sentenza del 20 giugno 2013 - aveva già giudicato illegittimi gli incarichi diretti che i comuni del Cratere hanno affidato ad alcune università italiane per la redazione dei piani di ricostruzione.

Il caso era stato sollevato davanti alla Corte Europea lo scorso anno proprio dal Tar Abruzzo, a seguito del ricorso presentato dal consiglio nazionale degli ingegneri oggi accolto. Era stato un decreto del Commissario delegato per la ricostruzione, il numero 3 del marzo 2010, a stabilire che i comuni danneggiati dal terremoto dovessero obbligatoriamente dotarsi di tale piano, finalizzato non solo a garantire la ricostruzione materiale degli edifici ma anche la riqualificazione urbanistica e la ripresa socioeconomica dell’abitato. Una norma subito contestata da ingegneri e architetti ma anche da qualche comune, in primis quello dell’Aquila, che, su questo punto, ingaggiò con l’allora commissario Gianni Chiodi uno scontro al calor bianco. Secondo gli ordini dei progettisti, il decreto autorizzava, di fatto, una forma di concorrenza sleale a danno degli studi professionali. In ballo, del resto, venti milioni di euro di fondi pubblici stanziati per la redazione di tutti i piani.

In seguito all’emanazione del decreto del Commissario, date le complessità connesse alla progettazione di un piano di ricostruzione, molti piccoli comuni sprovvisti di personale e strutture adeguate ad assolvere a tale compito, avevano deciso di stipulare accordi e convenzioni con alcuni atenei, senza indire gare d’appalto. Una possibilità prevista, a determinate condizioni, dall’ordinamento italiano, secondo il quale un’amministrazione può stipulare accordi, anche a titolo oneroso, con altre amministrazioni pubbliche senza lo svolgimento di una procedura a evidenza pubblica.

Il Tar, tuttavia, aveva deciso di sospendere ogni decisione e aveva chiesto alla Corte di giustizia europea di verificare che la normativa italiana non cozzasse con le direttive europee, in particolare con la direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. Con la sentenza del 20 giugno, la Corte ha ravvisato che anche se l’ordinamento italiano prevede che due enti pubblici, quali sono un Comune e un’università, possono sottoscrivere forme di cooperazione come quelle stipulate per i piani di ricostruzione, la normativa europea lo impedisce.

Come detto, il Tar non poteva far altro che tener conto del pronunciamento della Corte.

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