Mercoledì, 30 Settembre 2015 02:26

Sant'Eusanio: ritardi nella ricostruzione privata, Tar "condanna" Usrc

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Se i cittadini non ricevono, in tempi certi, risposte sulle richieste di contributo per la ricostruzione privata, la colpa non è dei Comuni ma degli Uffici speciali.

E' questo, in sintesi, il senso della sentenza con cui il Tar Abruzzo ha accolto il ricorso presentato dal consorzio "Via del Grottone" di Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila) contro il Comune e l'Usrc - l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del Cratere - per non aver ottenuto, entro i 60 giorni previsti dalla normativa (l'Opcm 3790 del 2009), alcun riscontro alla domanda di finanziamento per i lavori di riparazione e miglioramento antisismico di un aggregato dichiarato inagibile a seguito del terremoto. Della vicenda questo giornale ha scritto già lo scorso anno [leggi l'articolo].

Si tratta, probabilmente, di un verdetto destinato a creare un precedente, perché, per la prima volta, fa valere anche per i comuni del Cratere un orientamento che il Consiglio di Stato, con tre recenti sentenze (la 2538 del 2014, la 2540 sempre del 2014 e la 4013 del 2015), aveva già espresso in riferimento a una situazione analoga riguardante il Comune dell'Aquila e l'Usra.

I giudici di palazzo Spada, infatti, ribaltando completamente quanto aveva deciso, in primo grado, il tribunale amministrativo regionale, avevano stabilito che, per le mancate risposte alle richieste di buoni contributo nell'ambito della ricostruzione privata, l'ente da ritenersi responsabile non era il Comune ma l'Usra (Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila).

Con la sentenza riguardante l'aggregato di S. Eusanio, il medesimo principio diventa applicabile anche agli altri 56 comuni del Cratere.

Si legge, infatti, nella sentenza che "l'Usrc (e non più il comune del cratere) deve ormai pacificamente intendersi come il titolare della funzione in questione (dare risposta sulle istanze di contributo, ndr), con conseguente obbligo a suo carico di rispondere di eventuali inadempimenti e ritardi” e che devono ritenersi “infondate le insistite affermazioni del patrono Usrc secondo cui i titolari della funzione, con la connessa ascrivibilità delle fattispecie di silenzio-rifiuto, sarebbero i comuni del cratere volta per volta interessati (e, per essi, i vari uffici tecnici della ricostruzione, di rispettivo riferimento territoriale)".

Peraltro, è scritto sempre nel dispositivo, il consorzio ricorrente aveva presentato domanda di finanziamento due volte – una il 31.10.2013 e l'altra il 20.6.2014 - "ai sensi della nuova disciplina di settore", ossia per via del fatto che, nel frattempo, era mutata la normativa ed erano stati istituiti i due uffici speciali, che, a loro volta, avevano emanato nuovi decreti.

Tuttavia la sentenza del Tar - firmata dai giudici Bruno Mollica (presidente del collegio), Paolo Passoni (consigliere, estensore) e Maria Abbruzzese (consigliere) - specifica che, anche se in seguito al suo insediamento, l'Usrc aveva modificato (portandola a 180 giorni) la scadenza dei termini entro i quali far pervenire ai privati una risposta sulle domande di buoni contributo, nel caso specifico bisognava far fede alla normativa antecedente, quella, appunto, introdotta dall'Opcm 3790 del 2009, che fissava il limite a 60 giorni.

Preso atto della notizia, l'Usrc, contattato da NewsTown, si è riservato di prendere qualunque decisione solo dopo un'attenta lettura delle carte.

Ultima modifica il Mercoledì, 30 Settembre 2015 11:44

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