L'introduzione della L.189/2012 ha cambiato sostanzialmente la responsabilità penale del medico.
Precedentemente a tale data, la Cassazione aveva ritenuto che il rispetto delle linee guida o delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non escludeva la colpa del medico, poiché quest'ultimo è sempre tenuto ad esercitare le proprie scelte sulla base delle circostanze particolari e nei casi concreti (sent. Cass. N.35922/12)
L’art. 3 della L.189/12 dispone che "l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta fermo comunque l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c.".
In sostanza, ferma la responsabilità prevista dal codice civile all’art. 2043 c.c., se il medico rispetta le linee guida e le buone pratiche non può rispondere per colpa lieve, al contrario nei casi in cui lo stesso si sia discostato da tali regole, allora risponderà per colpa senza alcuna limitazione dipendente dalla gradazione della stessa.
Cosa sono le linee guida o best practices? Esse sono raccomandazioni di comportamento clinico che assistono il medico nel decidere le modalità di intervento più appropriate in specifiche circostanze.
Le giurisprudenza più recente si è interrogata sul ruolo delle linee guida al fine di stabilire i casi in cui il sanitario rispettoso delle stesse possa rispondere per colpa grave.
Secondo un primo orientamento del 2012, le linee guida rappresentano soltanto un semplice ausilio scientifico, ma non possono mai essere considerate quale valutazione del parametro della colpa, né possono assumere il ruolo di fonti di regole cautelari codificate.
Tale impostazione rigida è stata poi superata da un’altra sentenza della Cassazione del 2013 n.11493, secondo cui le linee guida sono soltanto un parametro di valutazione delle regole di perizia e non afferiscono ai profili di imprudenza e di negligenza.
Le linee guida indicano, quindi, standard diagnostici conformi alla scienza medica riguardanti casi di perizia, ma non possono assumere importanza qualora siano espressive di logiche di contenimento dei costi del servizio sanitario nazionale.
In ultimo, secondo un recentissimo orientamento (sent. n.11804/14), la Cassazione opera un’ulteriore precisazione e cioè solo una macroscopica violazione dell’ars medica, che integra un’ipotesi di colpa grave o gravissima, può comportare un addebito di responsabilità in capo al medico.
Pertanto, può parlarsi di colpa grave o gravissima soltanto nei casi in cui il medico non abbia rispettato le linee guida o le best practices, oppure nell’ipotesi in cui la necessità di discostarsi da tali regole scientifiche sia immediatamente ravvisabile e riconoscibile da qualsiasi sanitario al posto dell’imputato.