I compiti relativi allo sviluppo ed alla valorizzazione dell'attività sportive sono devolute ad un ente pubblico: il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni). Accanto ad esso, vi sono le Federazioni sportive.
Quest'ultime, pur agendo come soggetti privati, in presenza di determinati presupposti assumono la qualifica di Organi del Coni, e cioè in caso di applicazione di norme che attengono alla vita interna della federazioni ed ai rapporti tra società sportive e tra società e tesserati, le Federazioni sono associazioni di diritto privato. Quando invece l'attività è finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali, le Federazioni sono considerati a tutti gli effetti organi del Coni.
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto-Legge 220/2003, convertito in Legge n. 280/03, rubricato come "disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva", il Legislatore ha voluto regolare il riparto di giurisdizione tra quella sportiva e quella ordinaria. Nelle materie riservate all'ordinamento sportivo, vige il principio del sistema del così detto "vincolo sportivo", caratterizzata dall'onere di adire gli organi di giustizia sportiva e sull'operatività incondizionata delle clausole compromissorie previste dai regolamenti e statuti del Coni e Figc.
Secondo tale legge:
1) le questioni che hanno per oggetto l'applicazione di norme regolamentari, lo svolgimento dell'attività sportiva e le questioni disciplinari derivanti dalla violazione delle norme sportive, tali regole non hanno rilevanza sul piano dell'ordinamento interno e perciò saranno devolute alla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva;
2) le questioni regolanti i rapporti patrimoniali tra società ed associazioni, per le quali esaurito l'obbligo del rispetto delle clausole compromissorie, le controversie saranno devolute al Giudice ordinario;
3) per tutte le altre controversie aventi ad oggetto atti del Coni o delle Federazioni, esauriti i gradi di giustizia sportiva sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
Pertanto, nel caso in cui un tesserato viene squalificato o per un'espulsione comminata durante un'attività sportiva ovvero per altri ragioni (ad esempio una squalifica comminata dalla Commissione antidoping), questi potrà essere giudicato soltanto dai vari organi della giustizia sportiva, al termine del quale la decisione della Commissione di appello competente sarà irrevocabile e non soggetta più a sindacato di altro giudice.