Domenica, 05 Aprile 2020 09:38

Ecco perché la delibera per l'assegnazione dei buoni familiari va modificata

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Potremmo utilizzare la retorica, ricordare come oggi si festeggi la Domenica delle Palme, esattamente come undici anni fa, l'ultimo giorno di 'normalità' per una comunità che, in piena notte, venne stravolta dal terremoto; allora, la macchina della solidarietà non fece distinzioni tra nazionalità, titoli di soggiorno o 'durata della permanenza' sul territorio.

Potremmo utilizzare la categoria della retorica, appunto, più che abusata in questi giorni, anche all'Aquila, per ribadire come i criteri di assegnazione decisi dall'amministrazione comunale per distribuire i bonus alimentari, a valere sulle risorse stanziate dal Governo con ordinanza della Protezione civile, siano ingiusti e vadano assolutamente modificati, escludendo dall'accesso al contributo i cittadini che non abbiano la residenza anagrafica in città e non siano in possesso del permesso di soggiorno di lunga durata.

Non lo faremo. 

Utilizzeremo le norme di legge, per motivare una richiesta che, in queste ore, giunge da ampi settori della nostra comunità, e per fortuna. 

Stiamo parlando di interventi straordinari destinati alla sussistenza della popolazione con fragilità provocate dall'emergenza: in quanto tali, debbono essere rivolti a tutti coloro che appartengono ad una comunità territoriale e hanno subito gli effetti di tale situazione. Come ricordato puntualmente dai consiglieri comunali di Italia Viva e dagli esponenti di Sinistra Italiana, dal gruppo civico della Coalizione sociale e dall'Arci, va ricordato come gli artt. 2, 41 e 43 del Testo Unico dell’immigrazione, oltre a varie direttive dell’Unione Europea, garantiscano la parità di trattamento con gli italiani nell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se titolari di un permesso di soggiorno per famiglia, lavoro o protezione internazionale; pertanto non è consentito ai Comuni operare distinzioni.

Quanto agli stranieri privi di titolo di soggiorno, va tenuto conto che in questa particolare situazione essi non hanno alcuna possibilità di lasciare il nostro paese stante il blocco della mobilità internazionale e l’indisponibilità dei paesi di origine a riammetterli nel territorio. Si tratta, dunque, di persone 'irregolari', ma di fatto costrette a restare nel nostro paese, di persone che, a causa dell’emergenza, hanno dovuto abbandonare i loro precari lavori (rider, badante ecc.) subendo le conseguenze più immediate e pesanti del blocco: non vi è dunque alcun motivo per escluderli dall’aiuto assegnato a titolo di 'solidarietà alimentare' (come infatti dispone l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 marzo scorso).

Non solo.

Considerare la residenza anagrafica per l'erogazione dei sussidi, significa escludere i soggetti senza fissa dimora, anch’essi in condizione di particolare bisogno, e i richiedenti asilo che, in conseguenza dell’entrata in vigore del primo decreto sicurezza, non vengono iscritti all’anagrafe dalla maggior parte dei Comuni, pur avendo comunque diritto, ai sensi dell’art. 13 D.L. 113 convertito in l. 132/2018, ad accedere ai servizi erogati sul territorio.

E si pensi, poi, agli ex beneficiari del progetto SPRAR, di cui il Comune dell’Aquila è stato ente titolare, che hanno trovato una forma di autonomia sul territorio integrandosi e contribuendo alla ripresa della nostra città; escluderli, tenere fuori cittadini che, in molti casi sono titolari di protezione internazionale, favoriti nell'integrazione da un progetto di cui l'Ente comunale stesso è stato promotore, è davvero incomprensibile.

Come non bastasse, l'Opcm 658 prima richiamata e che ha stanziato le risorse per i Comuni si riferisce, genericamente, a fondi “da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare”; in particolare, ha chiarito l'avvocato aquilano Fausto Corti, il comma 6 dell’art. 2 prevede come unico parametro per l’assegnazione dei contributi quello della entità delle conseguenze provocate dalla pandemia. Letteralmente: L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. "Non vi sono quindi margini legali - sostiene Fausto Corti - per escludere dalla misura assistenziale chi è meramente domiciliato nel comune dell’Aquila o chi, straniero, ha un permesso di soggiorno breve, ma che versi in una situazione di bisogno a causa dell’epidemia".

Oltre che per motivi etici, dunque, il Comune dovrebbe modificare i criteri individuati per non incorrere in ricorsi legali includendo tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, anche se titolari di un permesso di soggiorno breve, e così gli stranieri nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno, tenendo conto che tutti i permessi in corso sono prorogati fino al 15.6.2020 (art. 103 DL 18/2020) oltre agli stranieri privi di titolo di soggiorno, facendo riferimento al domicilio nell’ambito comunale sulla base delle informazioni reperibili anche tramite i servizi sociali. Infine, vanno inclusi coloro che (italiani o stranieri) risultino privi di iscrizione all’anagrafe pur essendo effettivamente domiciliati nel Comune.

Ultima modifica il Domenica, 05 Aprile 2020 15:10

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