Lunedì, 06 Ottobre 2014 12:52

Stupefacenti, cosa cambia con la legge n.10 del 2014?

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Il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146, convertito in legge in data 21 febbraio 2014 n. 10, ha modificato il comma 5 del noto articolo 73 del D.P.R. n.309/90. Tale norma punisce a vario titolo chiunque persona coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre , cede, commercia o consegna sostanze stupefacenti, considerati tali dal Decreto del Ministro della Sanità.

Il comma 1 bis dell'art. 73 punisce, altresì, anche chi detiene le sostanze stupefacenti ovvero medicinali contenenti sostanze stupefacenti oltre i limiti stabiliti dal già nominato Decreto ministeriale. Il primo comma, quindi, punisce la commercializzazione delle droghe, mentre il comma 1 bis reprime la condotta del soggetto che detiene, a fini personali, un quantitativo eccessivo di sostanza stupefacente.

Il comma 5 dell'art. 73, invece, riconosceva che "quando, per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 3.000,00 a 26 mila euro". In questo caso: ci troviamo dinanzi ad una circostanza attenuante (della lieve entità del fatto) ovvero ad una fattispecie autonoma di reato, inserita, però, nella stessa rubrica dell'art. 73 DPR 309/90?

Il problema che si è posto il Legislatore nel 2013 era il seguente: nella maggior parte dei casi il giudice non teneva conto del fatto di lieve entità, non ponendo il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti , irrogando, così, sanzioni molto più severe. Per questa ragione, il Legislatore, nel 2013, ha voluto modificare il comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90, con interventi volti ad ottenere una diminuzione della popolazione carceraria e disciplinando il fatto di lieve entità come fattispecie autonoma di reato.

Prevedendo il novellato comma 5, il Legislatore ha previsto un'uniformità del trattamento sanzionatorio: vengono punite con pene diverse i fatti di reato che rientrano nelle tabelle predisposte dal Ministero della Sanità, ma vengono puniti in maniera indifferenziata i fatti di c.d. "lieve entità". L'entità della pena (da uno a cinque anni) consente al Giudice di poter adattare il fatto al caso concreto, tenendo in debita considerazione ad esempio la tipologia di sostanza stupefacente, ovvero se essa era contenuta o meno in un medicinale. Ricapitolando: se un soggetto ponga in essere una condotta di cessione di sostanza stupefacente, esso non risponde più del reato più grave di cui al comma 1 dell'art.73, con eventuale concessione dell'attenuante della lieve entità del fatto, bensì del reato meno grave di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Con la legge 10/14, il legislatore ha modificato il comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90, prevedendo una fattispecie autonoma di reato che è così idonea ad imporre retroattivamente anche l'applicazione del termine prescrizionale di sei anni di cui all'art. 157 c.p.

Infatti, come ricorda la Cassazione in una recente sentenza, la nuova disciplina si applicherà anche ai fatti commessi sotto la legge previgente, in quanto la norma così modificata risulta più favorevole al reo ed, inoltre, dovrà essere considerato illegale il trattamento sanzionatorio comminato con sentenza di condanna non passata in giudicato, laddove il calcolo della pena sia partito da una pena superiore a cinque anni.

Per eventuali chiarimenti potete contattare il seguente indirizzo di mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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