Venerdì, 02 Marzo 2018 17:22

Tribunale L'Aquila: sì a protezione umanitaria per povertà e cambiamenti clima

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La situazione di povertà e le problematiche legate ai cambiamenti climatici giustificano la protezione umanitaria dei richiedenti asilo.

Con una interessante e innovativa ordinanza del Tribunale dell'Aquila, datata 18 febbraio 2018, è stata riconosciuta la protezione umanitaria ad un cittadino del Bangladesh il quale aveva dichiarato di essersi irrimediabilmente indebitato dopo aver perso il suo terreno agricolo a causa di un alluvione.

A darne notizia su Melting Pot è l'avvocato di Sulmona Chiara Maiorano, esperta sui temi del diritto dell’immigrazione e della protezione internazionale, della tratta degli esseri umani, del contrasto alla violenza di genere e del diritto dell’ambiente legato al fenomeno delle 'migrazione ambientali', socio dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) e membro attivo della sezione ASGI Abruzzo.

Il giudice, nel motivare la propria decisione che farà scuola in Italia, in primo luogo fa riferimento alle problematiche legate ai cambiamenti climatici che interessano il Bangladesh, tra cui evidenzia il land grabbing e la deforestazione, citando in merito il rapporto “Crisi Ambientali e migrazioni forzate - A Sud Onlus 2016”. Inoltre, ricorda che l’Italia ha ratificato con L. n. 881/1997, art. 11, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e il Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici che prevedono, il primo, che gli Stati aderenti al patto citato riconoscano il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un’alimentazione, un vestiario, un alloggio adeguati, nonché il miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita; mentre con l’altro gli Stati si impegnano a riconoscere il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, adottando individualmente e attraverso la cooperazione internazionale tutte le misure adeguate, rilevando che tali principi internazionali trovano riscontro nella Carta Costituzionale art. 2 c 32.

Infine, tenendo anche conto della circolare prot. 00003716 del 30.7.2015 del Ministero dell’Interno, Commissione Nazionale per il diritto di Asilo in cui sono dati evidenziati tra i motivi della concessione umanitaria anche le gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza, riconosce al cittadino bengalese la protezione umanitaria.

Ultima modifica il Venerdì, 02 Marzo 2018 17:38

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