Giovedì, 21 Agosto 2014 18:07

E' possibile rimuovere un direttore Asl con lo spoil system?

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L'argomento che tratteremo è di estrema attualità ed è sempre stato al centro delle polemiche tra le forze politiche per la copertura di posti direzionali.

Il termine spoil system trae origine dal diritto statunitense che prevede allo schieramento politico vincente di occupare tutti i posti dell'apparato politico, dopo aver licenziato i precedenti occupati.

Questo istituto ha generato non pochi dubbi di costituzionalità e la prima questione risale al giugno 2005, quando venne sollevata la questione di legittimità costituzionale in merito alla legge della Regione Calabria. La Corte Costituzionale dichiarò infondata tale questione sulla base del fatto che la legge regionale riguardasse soltanto i dirigenti apicali e non quelli intermedi, in quanto la nomina dei primi avviene intuitu personae, cioè attraverso il meccanismo che consente alla coalizione politica vincitrice di scegliere i dirigenti ed imporre la gestione di quell'apparato pubblicistico.

La Corte Costituzionale ha ritenuto coerente il sistema dello spoil system con il nostro ordinamento e precisamente con l'art. 97 Cost. sulla base di due criteri, il primo è che  la nomina dei nuovi dirigenti  riguardi organi di vertice della P.A.; la seconda è che essi siano nominati intuitu personae, cioè sulla base di valutazioni personali da parte degli indirizzi politici.
Controversa è stato l'utilizzo dello spoil system nel settore sanitario: nel 2006, la Corte Costituzionale ritenne infondata la questione di legittimità costituzionale. Il caso riguardava la decadenza di un direttore generale dell'ASL regionale e la Corte reputava che si potesse applicare l'istituto dello spoil system sulla base della natura politico fiduciaria con il vertice regionale titolare del potere di nomina.

Senonché già nel 2007, la Corte Costituzionale attuò un vero e proprio revirement ed  ebbe l'occasione di tornare sull'argomento con ben due sentenze ravvicinate.
Nella prima sentenza (la n.103), la Corte dichiarò illegittimo l'art. 3 co.7 della legge n.145/02, nella parte in cui dispone che “gli incarichi dirigenziali di livello generale cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge”; in buona sostanza, la Consulta  sanzionò un meccanismo di decadenza automatica che prescindeva da una valutazione di efficacia ed efficienza della gestione.

Successivamente, con sentenza n.104 del 2007, la stessa Corte dichiarò costituzionalmente illegittima la legge della Regione Lazio che estendeva oltre modo il meccanismo dello spoil system ad organi non apicali, tra cui la figura del direttore generale dell'ASL.
Quest'ultimo, secondo la Consulta, non può considerarsi organo apicale, poiché è una figura tecnico professionale che ha il compito di perseguire gli obiettivi gestionali definiti dal piano sanitario regionale. Esso, cioè, non collabora direttamente al processo di formazione dell'indirizzo politico, dovendone, al contrario, garantire l'attuazione e perciò viene scelto sulla base di criteri oggettivi e qualitativi professionali e del merito.

Sulla base di tale indirizzo, cioè, il direttore generale dell'ASL non può essere rimosso, una volta che la compagine politica cambia al vertice della Regione, ma vi è di più: infatti, la giurisprudenza della Consulta ritiene non applicabile il meccanismo dello spoil system anche nei confronti del direttore amministrativo e del direttore sanitario, poiché anche essi non sono considerati né organi apicali, né di stretta nomina da parte della coalizione politica vincente.

Infine, nel 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di un decreto legislativo che consentiva un meccanismo di decadenza automatica a dirigenti non apicali, nominati per le loro comprovate qualifiche professionali, questa disposizione normativa viola senza alcun dubbio i principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e di continuità dell'azione amministrativa.

Alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale, non sono ammissibili cause di cessazione dell'incarico dirigenziale all'infuori di quelle legislativamente previste e pertanto, la necessità per i direttori generali di un accertamento oggettivo dei risultati conseguiti determina l'inapplicabilità del meccanismo dello spoil system.

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