E' una sentenza destinata a modificare le regole del gioco, nel difficile processo della ricostruzione. La quinta sezione del Consiglio di Stato ha ribaltato, infatti, il pronunciamento del Tar che, nel dicembre scorso, aveva deciso di non accogliere la richiesta della 'Società consortile cooperativa L'Aquila 2009' che aveva richiesto al consorzio Madonna del Carmine (centro storico dell'Aquila) il verbale di assemblea con cui si erano appena affidati i lavori dell'aggregato all'impresa Mancini.
Il Consorzio di proprietari aveva deciso di non fornire gli atti contenenti i criteri stabiliti per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione e ricostruzione, ribadendo la sua "natura assolutamente privatistica, svincolata dal perseguimento di interessi pubblici, e la persistente natura fiduciaria del rapporto tra committente ed impresa affidataria dei lavori". E, come detto, il Tar gli aveva dato ragione ritenendo il Consorzio una figura soggettiva di diritto privato e, come tale, sottratto al regime fissato dalla legge 241 del 1990 in materia di accesso agli atti.
Una decisione che aveva fatto molto discutere: nell'ordinanza 4013 del 23 marzo 2012, infatti, l'allora ministro Fabrizio Barca aveva stabilito che "ai fini di assicurare la concorrenza e la trasparenza nell'affidamento dei lavori", le domande di contributo dovessero essere corredate da un minimo di cinque offerte acquisite da imprese e da tre offerte di progettisti, modificando la procedura precedente che non lo prevedeva. Il ministro per la Coesione territoriale, così, faceva chiaramente riferimento ad un principio di trasparenza fondamentale nel processo di ricostruzione. Lasciando intendere, tra l'altro, che i Consorzi di proprietari, istituiti con carattere di obbligatorietà dall'Opcm 3829 del 2009 ed esclusivamente privati per legge, perseguono comunque un interesse pubblico vista la finalità di ricostruire una città terremotata a spese dello Stato.
"Non ho nessuna intenzione, né interesse, di mettere in dubbio la legittimità dei proprietari di scegliere liberamente a chi affidare i lavori", aveva spiegato a NewsTown Paolo Tella, presidente della 'Società consortile cooperativa L'Aquila 2009'. "Ho solo chiesto di leggere un verbale che riguardava il consorzio. Per il lavoro che faccio, infatti, a me interessa sapere qual è l'esigenza di un proprietario che non ho saputo cogliere e qual è l'offerta di un concorrente che ha capito meglio di me come risultare interessante. Con la mia società eravamo coinvolti nella gara: abbiamo dovuto studiare, prendere le misure, produrre una folta documentazione per un lavoro complesso e interessante. In questo tipo di gare, in cui non si fa un'offerta economica e l'incarico da parte del consorzio è fiduciario, vorrei comunque sapere perché un'impresa è risultata più brava della mia".
L'oggetto del contendere, in altre parole, non era l'affidamento ma la trasparenza della gare di appalto. E il Consiglio di stato ha dato ragione alla cooperativa consortile, con una sentenza che farà giurisprudenza. "In tema di accesso ai documenti amministrativi", si legge nel pronunciamento, "è sufficiente che un soggetto di diritto privato ponga in essere una attività che corrisponda ad un pubblico interesse, perché lo stesso assuma la veste di 'pubblica amministrazione' e, come tale, sia assoggettato alla specifica normativa di settore. In altri termini, è sufficiente che il soggetto presso cui si pratica l’accesso, ancorchè di diritto privato, svolga un’attività che sia riconducibile sul piano oggettivo ad un pubblico interesse inteso in senso lato, perché a quest’ultimo sia applicabile la disciplina fissata dalla legge n. 241 del 1990 in materia in accesso".
"Ciò posto, non vi è dubbio che nella specie il Consorzio, ancorchè di natura privata, svolga sul piano oggettivo un’attività di pubblico interesse". Insomma, seppur di natura privatistica i Consorzi di proprietari svolgono attività di pubblico interesse e, per questo, sono tenuti a fornire accesso agli atti in merito alle decisioni assunte nell'affidamento dei lavori di ricostruzione degli aggregati. "In secondo luogo", stabilisce la quinta sezione del Consiglio di Stato, "proprio in ragione degli interessi pubblici coinvolti, l’attività del Consorzio è stata sottoposta alla vigilanza ed al potere sostitutivo di uno specifico Commissario, la cui figura non avrebbe ragione di esistere, laddove il Consorzio perseguisse fini di natura esclusivamente privata. In terzo luogo, l’attività di ricostruzione affidata al Consorzio è finanziata con fondi pubblici, ciò che si giustifica solo ove la stessa corrisponda oggettivamente anche ad un pubblico interesse inteso in senso ampio".
Insomma, deve essere riconosciuto il diritto della società l’Aquila 2009 di accedere agli atti del Consorzio Madonna del Carmine, il quale dovrà consentire il relativo accesso entro venti giorni. D'ora in avanti, anche i Consorzi di proprietari dovranno rendere trasparenti gli atti e i procedimenti contenenti i criteri stabiliti per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione e ricostruzione degli aggregati privati.