Giovedì, 11 Settembre 2014 17:09

Gip riconosce amministratore di condominio 'incaricato di pubblico servizio'

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La firma del gip Giuseppe Romano Gargarella che, esaminata la richiesta del Pubblico ministero, ha emesso un decreto di sequestro preventivo (finalizzato alla confisca per equivalente) della somma di 2mila euro che un imprenditore avrebbe versato ad un amministratore di condominio, con l'imputazione di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ha anticipato - di fatto - la legge sulla ricostruzione privata al varo del Governo che prevede, tra l'altro, che gli amministratori di condominio e i rappresentanti legali dei consorzi ricevano la qualifica di 'incaricato di pubblico servizio' ai sensi dell’articolo 358 del Codice penale, e potrebbe aprire scenari difficilmente immaginabili, ad oggi.

Il decreto di sequestro preventivo, al di là del procedimento in esame ascrivibile all'ambito della maxi inchiesta 'Betrayal' su presunte tangenti nella ricostruzione pubblica dei beni culturali ed ecclesiastici che riserverà senza dubbio altre 'sorprese', potrebbe scrivere una importante pagina giurisprudenziale. Infatti, se un amministratore è considerato 'incaricato di pubblico servizio' è imputabile per corruzione.

Proviamo a fare ordine. Al centro del procedimento Nunzio Massimo Vinci, amministratore di fatto della ditta individuale 'Cai di Incontro Cristiano' e già indagato nell'ambito dell'inchiesta 'Betrayal'. Al fine di ottenere l'affidamento diretto dei lavori di demolizione e costruzione di un fabbricato sito a Coppito, ad agosto 2010 avrebbe versato all'amministratore di condominio la somma di 2mila euro, non dovuta, promettendo il 2% dell'incarico dei lavori compresa la progettazione.

Nella richiesta finita sul tavolo del gip Gargarella, il Pubblico Ministero ha inteso sottolineare che l'amministratore era il soggetto deputato a preventivare, gestire e rendicontare il contributo pubblico per la ricostruzione del fabbricato. Per questo, sarebbe stato retribuito da Nunzio Massimo Vinci per l'affidamento., seppure sia già previsto - per legge - uno specifico compenso sulla somma ammessa a contributo destinato all'amministratore. 

Ora, è evidentemente necessario - si legge nel decreto - "comprendere se i soggetti privati (presidenti di consorzi, amministratori di condominio, rappresentanti di parti comuni) possano essere qualificati come pubblici ufficiali o persone incaricate di un pubblico servizio". Ebbene, stando agli articoli 357 e 358 del codice penale, e alla legge n.86 del 26 aprile '90, i soggetti inseriti nella struttura di un ente privato possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di servizio pubblico quando l'attività dell'Ente sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con strumenti privatistici.

Inoltre, la Corte di Cassazione - con sentenza n.3755 dell'ottobre 1995 - ha affermato che la gestione di fondi pubblici deve essere equiparata ad un servizio pubblico quando il denaro corrisposto dall'Ente al soggetto privato conserva la natura pubblica, il che ricorre quando ilt trasferimento stesso è sottoposto ad un vincolo di destinazione.

Non solo. Con sentenza 4923 dell'ottobre 2013, il Consiglio di Stato ha stabilito che "in tema di accesso ai documenti amministrativi, è sufficiente che un soggetto di diritto privato ponga in essere una attività che corrisponda ad un pubblico interesse, perché lo stesso assuma la veste di 'pubblica amministrazione' e, come tale, sia assoggettato alla specifica normativa di settore. In altri termini, è sufficiente che il soggetto presso cui si pratica l’accesso, ancorchè di diritto privato, svolga un’attività che sia riconducibile sul piano oggettivo ad un pubblico interesse inteso in senso lato, perché a quest’ultimo sia applicabile la disciplina fissata dalla legge n. 241 del 1990 in materia in accesso".

Dunque, la convinzione del Pubblico Ministero accolta dal gip Giuseppe Romano Gargarella, gli amministratori di condominio, così come i presidenti di consorzi o i rappresentanti di parti comuni, possono esere qualificati come incaricati di un pubblico servizio. Imputabili per corruzione.

La vicenda. L'amministratore del fabbricato di Coppito - che già aveva diritto ad uno specifico compenso, previsto normativamente così come da modifica apportata dall'articolo 6 comma 4 dell'OPCM 4013 del marzo 2012 - avrebbe ottenuto da Nunzio Massimo Vinci un contributo illecito di 2mila euro, ad anticipo di un accordo di natura corruttiva che prevedeva il 2% sul totale dei lavori, compresa la progettazione, oltre a quanto già stabilito dalla normativa ovviamente, a patto che gli stessi fossero affidati alla 'Cai di Incontro Cristiano'.

Una vera e propria tangente.

Al contrario, l'amministratore - incaricato di pubblico servizio - avrebbe dovuto affidare i lavori nel rispetto dei principi di imparzialità, buona amministrazione ed economicità stabiliti dall'articolo 97 della Costituzione e dall'articolo 1 della legge numero 241 dell'agosto 1990, valutando i requisiti e le capacità delle singole imprese.

Le indagini e le intercettazioni telefoniche e ambientali della Guardia di Finanza avrebbero invece dimostrato che la scelta dell'impresa è stata la controprestazione che l'amministratore ha inteso garantire all'imprenditore nell'accordo stipulato.

Un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Dunque, il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip Gargarella. Che apre scenari inattesi: si arrivasse a conferma dell'intendimento del pm e del gip, qualsiasi condomino potrebbe rivalersi in giudizio sul proprio amministratore. Scavalcando di fatto la legge sulla ricostruzione al varo del Governo che non avrebbe evidentemente effetti retroattivi.

Riconoscere la qualifica pubblica dell'amministratore di condominio che gestisce i fondi pubblici per la ricostruzione, inoltre, faciliterebbe i controlli degli inquirenti sul malaffare che si è annidata negli ingranaggi della ricostruzione privata.

 

Ultima modifica il Sabato, 13 Settembre 2014 00:50

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