Lunedì, 28 Novembre 2016 12:53

Call center Inps, Cretarola replica a NewsTown ma viene smentito da un lavoratore

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Continua a far discutere la vicenda del call center Transcom dell'Aquila, nel quale sarebbe in pericolo l'impiego per più di 500 lavoratori e lavoratrici, a causa del nuovo bando per la commessa Inps, ancora non pubblicato [leggi].

Dopo l'assemblea di sabato scorso, Venanzio Cretarola, animatore della neonata associazione Lavori@amo per L'Aquila ed ex patron di Lavorabile - azienda che contrattualizza in subappalto la maggioranza dei lavoratori del call center Inps - ha voluto legittimamente rispondere al nostro articolo [leggi] per precisare alcune prese di posizione.

La replica ha provocato una contro-risposta da parte di Roberto Mattioli, lavoratore di Lavorabile e rappresentante Rsa Cgil dentro l'azienda, che ha voluto smentire, a suo avviso, Cretarola soprattutto per quanto riguarda l'applicazione della clausola sociale per i dipendenti delle aziende in subappalto.

Mattioli afferma che Cretarola durante l'assemblea ha letto solamente "stralci di qualche sentenza che sanciva principi di diritto nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore". Ecco la lettera completa arrivata in redazione. (m. fo.)

La lettera completa di Roberto Mattioli Di Francesco

Come lavoratore ed RSA CGIL funzione pubblica non posso che sostenere l'iniziativa e plaudere all'impegno del sig. Cretarola. Per ovvie ragioni di opportunità però è necessario puntualizzare alcune cose. Il subappalto è un contratto derivato (o sub-contratto) in quanto con esso l'appaltatore incarica un terzo (subappaltatore) di eseguire, in tutto o in parte, l'opera o il servizio che egli stesso ha precedentemente assunto. Ne discende che al subappalto va applicata la stessa disciplina del contratto base, non diversamente da quanto avviene negli altri subcontratti (sublocazione, subcomodato).

Il secondo comma dell'articolo 105 D.lgs 50/2016 definisce il subappalto infatti come il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto dell’appalto principale. Ciò che è stato letto in assemblea dal sig. Cretarola, a mio modesto avviso, non sono altro che stralci di qualche sentenza che sanciva principi di diritto nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore. A solo titolo esemplificativo: Azienda Alfa appaltatrice servizi Inps che ha delle divergenze con Azienda Omega subappaltatrice. Dalla combinata lettura degli stralci di sentenza e della legge non credo, sempre a mio modesto avviso, che si possa ricavare in maniera incontrovertibile il principio di diritto secondo il quale chi si aggiudicherà l'appalto dovrà proseguire il lavoro anche con il "vecchio" subappaltatore.

Ancora, in attuazione della Legge delega n.11/2016 per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici è stata prevista la cosiddetta clausola sociale. L'articolo 1, comma 10, della suddetta Legge prevede che in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente garantiscono la continuità del rapporto di lavoro con l'appaltatore subentrante. Si sottolinea inoltre che l'inserimento della clausola è facoltativo e non obbligatorio.

Perché la nuova azienda sarebbe obbligata ad assorbire i lavoratori in subappalto? Qual è il principio di diritto che lo afferma? In caso di clausola sociale, questa sarebbe applicabile ai soli lavoratori dell'azienda uscente. Non c'è tempo per pareri od eventuali discussioni in giudizio.

Mettere nero su bianco che anche i lavoratori di Lavorabile dovranno continuare a lavorare sarebbe una buona soluzione. Vorrei affidarmi alla sapiente esperienza della Senatrice Pezzopane a cui va il mio sentito ringraziamento per il Suo impegno e per non aver dato per scontato nulla. La partita non è chiusa, bisogna lottare.

Cretarola scrive a NewsTown per replicare alle parole di Mattioli

Nel replicare a Roberto Mattioli, Venanzio Cretarola ha scritto nuovamente a old.news-town.it una lettera-replica che pubblichiamo integralmente di seguito.

"Vi ringrazio per l'attenzione nei confronti di questa battaglia di giustizia, ma permettetemi alcune precisazioni che ci aiutano a chiarirne tutti gli aspetti.

Penso che conveniate con me che oltre che dare spazio all'opinione di un solo singolo lavoratore, benchè rappresentante sindacale CGIL, sia utile dare spazio non solo all'opinione degli altri 559 - che tramite l'associazione Lavori@amo per L'Aquila sostengono un concetto diverso sulla corretta applicazione della clausola sociale nel settore dei call center – ma anche a quella delle segreteria nazionali del settore Telecomunicazioni di Cgil e Uil, che sostengono la nostra stessa posizione.

Evidentemente l'errore deriva da una non completa lettura delle norme di legge; infatti la cosiddetta "applicazione facoltativa" della clausola (articolo 50 del Decreto legislativo n. 50 di aprile 2016 applicativo della legge delega 11/2016) si riferisce alle Gare negli altri settori, non in quello dei call center.

Basta leggere il comma 10 dell'articolo 1 della Legge delega n. 11 del gennaio 2016, nuovo codice appalti, per verificare che la clausola sociale nel solo settore dei call center è assolutamente obbligatoria, e non facoltativa come afferma il singolo lavoratore che avuto l'onore del titolo del vostro articolo. Non a caso il comma 10 dell'articolo 1 è immediatamente operativo, senza alcun rinvio a decreti legislativi applicativi.

Grazie in anticipo per il contributo al chiarimento delle norme di legge, fondamentali per la positiva conclusione di questa battaglia per il lavoro e per la giustizia giusta".

 

Ultima modifica il Mercoledì, 30 Novembre 2016 16:53

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